Codice tributo 1004: cos’è e a cosa si riferisce?

Cos’è e a cosa si riferisce il Codice Tributo 1004? Valido fino al 31 dicembre del 2016 e poi soppresso (insieme ad altri codici) per effetto della risoluzione n.13 del 17/03/2016, l’ormai ex codice tributo 1004 serviva per identificare il versamento delle ritenute sui redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, anche nel caso in cui si fosse trattato di collaborazione occasionale. 

Codice tributo 1004: cos’è?

Sostituito dal codice unico 1001 dal 2017, il Codice tributo 1004 veniva utilizzato a compilazione dei Modelli F24 e prevedeva che il contribuente versasse le trattenute entro e non oltre i 15 giorni del mese successivo rispetto a quello relativo alla retribuzione corrisposta al lavoratore.

I codici tributo erano similari tra loro, in quanto relativi alle trattenute fiscali in riferimento a redditi diversi e, nel caso in cui fossero capitati errori di trascrizione o, ancora, più generici, non erano previste sanzioni purché fossero state rispettate le scadenze indicate.

Però, qualora si fossero rilevati errori o imprecisioni, era opportuno inviare specifica segnalazione all’Agenzia delle Entrate con una rettifica con la quale si doveva sottolineare che, nonostante la presenza del codice errato, si era provveduto a rispettare comunque i propri obblighi entro i tempi stabiliti dalla normativa allora vigente.

Se, invece, si fosse verificato il caso di trattenute in eccesso sui redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, tali somme in esubero rispetto a quella dovuta dovevano essere opportunamente scomputate o dai versamenti successivi oppure restituite tramite rimborso, da richiedersi tramite apposito modello 770. Ulteriore alternativa era rappresentata dalla possibilità di richiesta di riporto anche nel caso in cui il contribuente fosse stato ancora creditore con i versamenti successivi.

Sanzioni ritardo pagamenti

Se, invece, si fosse configurata la situazione di ritardo nei pagamenti, il contribuente avrebbe dovuto aggiungere ad essi anche l’importo di minime sanzioni che erano calcolate, così come di seguito:

  • Dal 1º al 14º giorno nella ridotta misura dello 0,2% per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo, quindi, corrispondente alla percentuale del 2,8.
  • Dal 15° al 30º giorno di ritardo, la sanzione prevista era compresa tra il 3,75% ed il 6%, a seconda se il pagamento era avvenuto entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, relativamente all’anno in cui era stata commessa la violazione.

Interessi legali

Accanto alle sanzioni sopracitate per la registrazione del ritardo nel pagamento delle trattenute fiscali, nella misura dello 0,5% calcolata sulla quota corrisposta tardivamente, andavano calcolati anche gli interessi legali che dovevano essere versati con specifico codice tributo ad essi dedicato.