Calcolo ICI: quando e come farlo? Esiste un simulatore online?

Tutti sappiamo che a partire dal 2012 l’ICI è stata abolita e integrata all’attuale IMU. Ciononostante, dal momento che il calcolo dell’IMU e il calcolo ICI presentano essenzialmente le stesse modalità e caratteristiche, vale la pena approfondire tale argomento. Scopriamo quindi come avveniva il calcolo ICI, in cosa consisteva tale imposta e come si poteva pagare.

Che cos’era l’ICI e come è stata sostituita?

L’ICI (Imposta comunale sugli immobili) è stata una tassa applicata al possesso dei beni immobiliari. Tale tassa è stata istituita con il Decreto Legislativo n. 504 del 1992 e, a partire dal 1° gennaio del 2012, è stata sostituita dall’IMU (Imposta Municipale Unica, o Imposta Municipale Propria).

In ogni caso, si trattava di una imposta cui erano sottoposti al pagamento i proprietari, il titolare di altro diritto reale di godimento, il locatario in caso di locazione finanziaria o il concessionario su bene demaniale di:

  • fabbricati
  • aree edificabili
  • terreni agricoli locati

che si trovavano nel territorio nazionale a titolo di qualsiasi uso, compreso quello strumentale e di produzione o scambio direttamente collegato all’impresa. Solo successivamente, con il decreto legge del 27 maggio 2008 n. 93, convertito dalla Legge n. 126 del 24 luglio 2008, è avvenuta l’esclusione delle abitazioni principali dal pagamento di questa imposta, restando invece valida sugli altri immobili fino al dicembre del 2011.

La crisi dei mercati che si è verificata nel 2011 ha quindi portato al ripristino dell’ICI, sotto forma di IMU. Tale ripristino è stato operato nell’ambito della cosiddetta manovra Salva-Italia portata avanti dal Governo Monti.

Calcolo ICI: come si faceva?

Nonostante l’abolizione dell’ICI e la successiva sostituzione con l’IMU, il calcolo ICI è rimasto pressoché invariato. Il metodo di calcolo ICI, infatti, si basava (come l’IMU) sulla base imponibile data dalla rendita catastale dell’immobile rivalutata del 5%, e poi associata al moltiplicatore di riferimento e, per ultimo, all’aliquota deliberata dal Comune in cui si trova l’immobile.

In altre parole, per determinare l’importo che i soggetti passivi dell’ICI erano chiamati a versare, era necessario applicare l’aliquota deliberata ogni anno dal proprio Comune alla rendita catastale. Il valore della rendita catastale è tutt’oggi facilmente rinvenibile all’interno della visura catastale, servizio a sua volta accessibile dalla relativa sezione dei servizi dell’Agenzia delle Entrate, che permette di ricevere la visura catastale in pochi minuti direttamente sul proprio indirizzo di posta elettronica.

Il valore della rendita catastale doveva quindi essere rivalutato del 5% e poi moltiplicato per un valore che poteva variare in base alla categoria catastale di appartenenza. Nello specifico, la moltiplicazione doveva avvenire come segue:

  • x 100 per i fabbricati di categoria A, B,C (escluso C/1 e A/10)
  • x 50 per i fabbricati d categoria D e per la categoria A/10
  • per 34 per i fabbricati di categoria C/1

Nel caso dei terreni agricoli, invece, si otteneva il valore aumentando del 25% il reddito dominicale e moltiplicandolo per 75.

Come si pagava l’ICI?

Una volta effettuato il calcolo ICI, si poteva quindi quantificare l’ammontare della tassa da pagare. L’ICI si poteva pagare in due rate, in cui la prima rata (detta di acconto) doveva essere versata entro la metà di giugno. L’importo della prima rata corrispondeva al 50% dell’imposta determinata in funzione delle detrazioni dell’anno precedente e dell’aliquota applicata nell’anno in corso.

La seconda rata (detta a saldo) doveva invece essere pagata entro la metà di dicembre. Il calcolo ICI per la seconda rata era determinato dal saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno e applicando le aliquote e le detrazioni deliberate per l’anno in corso decurtando quanto già pagato in acconto.

In ogni caso, l’ICI poteva essere versata anche in una unica soluzione entro la data di scadenza per il pagamento della rata di acconto, e quindi entro la metà di giugno. In questo caso, però, si applicavano le aliquote e le detrazioni valide per l’anno in corso.

Per quanto riguarda invece le modalità di pagamento dell’ICI, queste consistevano in:

  • bollettino postale presso gli uffici postali;
  • presso gli sportelli delle Banche Convenzionate.

Calcolo ICI in caso di ritardo nel pagamento

In caso di omesso, insufficiente o ritardato versamento la sanzione che si applicava sull’ICI era pari al 30% dell’imposta più gli interessi legali (2,5 % per ogni semestre compiuto). Nel caso in cui non si presentava la dichiarazione, la sanzione poteva andare da un minimo di 51 euro e poteva essere quantificata dal 100 al 200% dell’ICI dovuta.

Invece, in caso di dichiarazione infedele, la sanzione ammontava dal 50 al 100% della maggior imposta dovuta. Infine, nel caso di omissione ed errori formali, la sanzione andava da un minimo di 51 euro a un massimo di 258 euro.

Deve essere però specificato che nel caso in cui il dichiarante provvedeva volontariamente alla denuncia di tali errori od omissioni, si applicavano delle sanzioni in misura ridotta. L’entità delle sanzioni dipendenza comunque dal momento in cui il dichiarante denunciava tali difformità, e nello specifico entro:

  • 30 gg dal termine: sanzione ridotta pari al 2,5% dell’imposta maggiorata degli interessi legali;
  • 90 gg dal termine: sanzione pari al 8,33% dell’imposta maggiorata degli interessi legali
  • entro un anno dal termine: sanzione ridotta pari al 3% dell’imposta maggiorata degli interessi legali.

Infine, in caso di dichiarazione rettificata presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, la sanzione applicata era pari al 5% dell’imposta sempre maggiorata degli interessi legali.