Licenziamento periodo di prova: perché avviene? Si viene comunque retribuiti?

Molte aziende propongono, prima dell’assunzione vera e propria, l’assunzione tramite periodo di prova. Il periodo di prova è quindi formalizzato da un vero e proprio contratto, ed è necessario sia al datore di lavoro che al lavoratore per valutare l’idoneità al lavoro. Ciononostante, può avvenire il licenziamento periodo di prova. Come è regolato questo tipo di licenziamento e qual è la retribuzione prevista?

Licenziamento periodo di prova: che cos’è?

Spesso i lavoratori sono assunti inizialmente per un periodo di prova. Si tratta in ogni caso di una vera e propria assunzione, che di conseguenza prevede la firma di un contratto. Durante questo periodo sia il lavoratore che il datore di lavoro hanno quindi tempo e modo di valutare se proseguire o meno il rapporto di lavoro.

Durata e retribuzione

Il periodo di prova ha una durata compresa tra i 3 e i 6 mesi, in base a quanto previsto dai CCNL di categoria. In linea di massima il periodo di prova dura:

  • 6 mesi per i dirigenti e gli impiegati di prima categoria;
  • 3 mesi per gli impiegati delle altre categorie, i viaggiatori o piazzisti;
  • 1 mese per le categorie speciali;
    15 giorni per gli operai, o 3 settimane o un mese in base al CCNL;
  • 2 mesi per gli apprendisti.

È importante specificare che per quanto riguarda la retribuzione durante il periodo di prova, questa deve avvenire secondo quanto previsto dal CCNL di categoria, in base alla mansione e alle ore lavorative svolte.  Di conseguenza, il lavoratore deve essere regolarmente retribuito in base al lavoro svolto, anche se svolto durante il periodo di prova.

In più, durante il periodo di prova il lavoratore matura TFR, ferie e tredicesima mensilità. Se a seguito del periodo di prova dovesse essere confermata l’assunzione, questo periodo deve essere conteggiato nell’anzianità di servizio.

Motivazioni del licenziamento durante il periodo di prova

Proprio per via della sua natura, però, il licenziamento durante il periodo di prova può avvenire anche in assenza dei presupposti del licenziamento “tradizionale”. Infatti, il datore di lavoro può decidere per il licenziamento periodo di prova senza l’obbligo di fornire motivazioni quali la giusta causa o il giustificato motivo soggettivo o oggettivo.

Il licenziamento nel periodo di prova può essere quindi dovuto anche a motivi organizzativi o produttivi dell’impresa, oltre che alla valutazione dell’idoneità e dell’attitudine professionale del lavoratore.  È infatti sufficiente una valutazione negativa del lavoratore da parte del datore di lavoro, che non deve essere necessariamente motivata né argomentata.

Di conseguenza, il licenziamento nel periodo di prova non deve tenere conto di determinati fattori. Tra questi troviamo per esempio lo stato di gravidanza della lavoratrice che, nell’ambito del periodo di prova, non è quindi un motivo per cui questa non può essere licenziata.

Modalità ed eccezioni

Esistono tuttavia delle eccezioni all’interno delle quali non può avvenire il licenziamento nel periodo di prova. In particolare, non può avvenire nel caso in cui il lavoratore sia stato adibito a mansioni diverse rispetto a quelle indicate nel contratto. Ovvero, adibito a mansioni diverse da quelle per le quali doveva essere valutato dal datore di lavoro. In questo caso, infatti, la valutazione non potrà essere obiettiva, dal momento che è stata incentrata su mansioni non corrispondenti alle competenze richieste al dipendente.

Secondo la giurisprudenza si può configurare l’illegittimità del licenziamento durante il periodo di prova anche in caso in cui la prova non si sia svolta in tempi o modalità adeguati. L’onere della prova in questo caso è a carico del lavoratore, che deve quindi provare le circostanze concrete secondo le quali la prova non si sia svolta conformemente a quanto previsto o che si sia superata con esito positivo.

In ogni caso, non è previsto alcun preavviso nel caso di licenziamento durante il periodo di prova. Di conseguenza, non è prevista nemmeno la relativa indennità.

A prescindere dalla motivazioni che possono portare al licenziamento periodo di prova, questo deve essere comunicato espressamente al lavoratore. In caso contrario, infatti, una volta scaduto il contratto relativo al periodo di prova, in assenza di una formale lettera di licenziamento, si procede in automatico all’assunzione in via definitiva del lavoratore.