Rivalutazione terreni: quando e come si fa? Chi è incaricato di farlo?

Anche per il 2022 hanno trovato emanazione le norme che determinato la riapertura dei termini per la rivalutazione terreni. Si tratta di un tema particolarmente importante per chi detiene il possesso sia di terreni agricoli che a destinazione edificatoria. Ma in che cosa consiste tale rivalutazione e quando e come si paga? Ecco le risposte.

Rivalutazione terreni 2021: che cos’è?

Come già accennato, nel corso del 2021 tramite la Legge di Bilancio 2022 sono stati riaperti i termini per la rivalutazione terreni. In questi terreni ricadono, come detto, sia quelli a destinazione agricola sia quelli a destinazione edificatoria. Inoltre, sono coinvolti anche i terreni delle partecipazioni in società non quotate posseduti, al gennaio 2022, da:

  • persone fisiche per operazioni estranee all’attività di impresa;
  • società semplici ed enti ad esse equiparate;
  • enti non commerciali per i beni che non rientrano nell’esercizio di impresa commerciale.

È comunque importante specificare che tale rivalutazione prende in esame in via esclusiva i beni posseduti non in regime di impresa alla data del 1° gennaio 2021 che rientrano in una delle seguenti categorie:

  • terreni a destinazione agricola o edificabili, compresi i terreni lottizzati o quelli su cui sono state costruite opere per renderli edificabili posseduti, non da imprese commerciali, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o enfiteusi;
  • partecipazioni in società non quotate in mercati regolamentate (qualificate o meno), possedute a titolo di proprietà o usufrutto.

Rivalutazione terreni 2022: le novità

Lo scorso 28 ottobre 2021 il Governo ha emanato la Legge di Bilancio 2022 in relazione al Recovery Plan. In tale Legge hanno trovato conferma le principali novità che erano già state anticipate nei mesi precedenti. Oltre alle modifiche che riguardano sanità, famiglie, mondo del lavoro e molto altro, rientrano anche quelle legate alla rivalutazione terreni.

Per il 2022 infatti la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni non quotate per le persone fisiche non imprenditori, enti non commerciali e soggetti non residenti prevedeva la possibilità di rideterminare a fini fiscali, sulla base di apposita perizia, il valore d’acquisto di terreni e partecipazioni non quotate posseduti al 1° gennaio 2021.

Le principali novità sono però contenute nel Decreto Legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito in Legge 23 luglio 2021, n. 106, recante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.

Le disposizioni in essa contenute hanno stabilito la proroga dei termini per il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione fiscale di terreni e partecipazioni, nonché per la redazione della relativa perizia giurata di stima, dal 30 giugno 2021 al 15 novembre 2021.

Quando e come si paga?

Per accedere alla rivalutazione dei terreni edificabili e con destinazione agricola e di partecipazioni in società non quotate, i contribuenti dovevano corrispondere una imposta sostitutiva unica con una aliquota pari all’11%. Tale aliquota si applicava sia ai terreni sia alle partecipazioni, qualificate e non.

Inoltre, questa aliquota dell’imposta sostitutiva era applicata sul valore dei beni da rivalutare, che a sua volta doveva essere stabilito attraverso una perizia giurata. Quest’ultima doveva essere redatta e sottoposta a giuramento entro il 30/06/2021, termine poi prorogato al 15/11/2021.

Il pagamento di tale imposta sostitutiva poteva avvenire sia in una unica soluzione, sia in due o tre rate annuali di pari importo. In caso di rateizzazione, deve però essere considerato anche l’interesse del 3% annuo sull’importo delle rate successive alla prima.

Inizialmente il termine ultimo per il pagamento dell’imposta sostitutiva era fissato al 30/06/2021. Successivamente è stata decisa una riapertura, con fissazione del termine al 15/11/2021. Per effettuare il versamento deve essere comunque utilizzato il modello F24. Per la rivalutazione terreni i codici tributo sono 8055 e 8056. Tali codici, come ben sappiamo, andranno quindi inseriti nella relativa voce “Codice tributo” contenuta nella sezione “Erario” del modello F24. A seguire andrà inserito l’anno di riferimento e gli importi a debito versati a titolo di imposta sulla rideterminazione del valore dei terreni.