Avvocato stabilito: di cosa si occupa? Come si diventa tale? Quanto guadagna?

L’avvocato stabilito è colui che ha acquisito il titolo di avvocato in un Paese membro dell’Unione Europea e che desidera esercitare la professione in Italia. Per farlo, deve richiedere l’iscrizione alla Sezione Speciale dell’Albo riservata agli avvocati stabiliti, e solo successivamente può essere abilitato a tutti gli effetti. Ecco cosa c’è da sapere.

Avvocato stabilito: di che cosa si occupa?

Gli avvocati che svolgono la loro professione di avvocato in modo permanente in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno acquisito la qualifica professionale sono i cosiddetti “avvocati stabiliti“. Secondo quanto stabilito dalla legge professionale forense (Titolo II, art. 15, lett. i, della Legge n. 247/2012), questi possono iscriversi in un’apposita Sezione Speciale dell’Albo, ovvero appunto quella degli “Avvocati Stabiliti” (D.lgs 96/2001 che attua la Direttiva 98/5/CE).

Si tratta quindi di avvocati che hanno acquisito il titolo professionale in un Paese europeo e che svolgono la loro professione in un altro Stato membro dell’Unione. Per un certo periodo, molti avvocati italiani hanno puntato alla Spagna e alla Romania quali Paesi in cui acquisire il titolo. Ciò ha dato vita a un vero e proprio fenomeno che ha portato quindi a una riformulazione dei parametri per l’iscrizione alla Sezione Speciale dell’Albo degli Avvocati.

In questo articolo oggi vogliamo rammentare sinteticamente quali sono i limiti entro i quali un Avvocato “Stabilito”, iscritto nella relativa sezione speciale dell’Albo di un qualsiasi Ordine Forense italiano, può esercitare la professione forense in Italia.

Limiti all’interno dell’esercizio

Non bisogna però pensare che l’avvocato stabilito possa esercitare la loro professione negli stessi identici termini rispetto agli avvocati che hanno conseguito il titolo in Italia. Nel caso dell’avvocato stabilito, infatti, ci sono delle limitazioni.

Come vedremo più avanti, l’avvocato stabilito può comunque richiedere l’iscrizione all’Albo degli Avvocati dopo tre anni di esercizio effettivo e regolare della professione in Italia.

Durante questi tre anni, però, l’avvocato stabilito sarà iscritto nell’apposita sezione dell’albo e dovrà svolgere l’attività giudiziale di intesa con un professionista dello Stato ospitante abilitato a esercitare la professione con il titolo di avvocato. Ciò in quanto quest’ultimo svolge la funzione di garante con le autorità, oltre che supervisionare sullo svolgimento delle attività (pareri del Consiglio Nazionale Forense n. 32/2012,53/2013 e 68/2014). Non ci sono limiti invece per l’attività stragiudiziale.

In primo luogo non può utilizzare il titolo di “Avvocato” (né la forma abbreviata “Avv.”), ma esclusivamente quello pertinente al Paese in cui hanno conseguito l’abilitazione. Vale a dire, per esempio, che se ha conseguito il titolo in Spagna saranno “Abogado”, o “Avocat”, per la Romania e così via in base a quanto disposto dall’art. 2 del D.lgs 96/2001. Al contrario, deve essere espresso in modo chiaro, anche sulla carta intestata, la qualità di “Avvocato Stabilito”, scritto per esteso a scanso di equivoci per il pubblico.

In più, per poter esercitare innanzi alla Corte di Cassazione e alle altre giurisdizioni superiori, dovrà anche dimostrare di aver esercitato la professione nella Comunità europea per almeno 12 anni. In questi 12 anni possono essere compresi quelli già esercitati come avvocato stabilito.

Ovviamente dovrà rispettare le norme legislative, professionali e deontologiche dettate dall’ordinamento italiano e sottostare al potere disciplinare del competente Consiglio dell’Ordine.

Come si diventa avvocato stabilito?

Come già accennato in precedenza, per diventare avvocato stabilito è necessario conseguire il titolo in un Paese membro dell’Unione Europea diverso dall’Italia. Dopodiché, si fa richiesta per essere iscritti alla Sezione Speciale dell’Albo degli Avvocati Stabiliti.

Di conseguenza, è in primo luogo necessario acquisire il titolo di avvocato seguendo la procedura prevista dal Paese scelto. In molti negli ultimi anni hanno scelto la Spagna e la Romania, spesso a seguito di progetti di interscambio culturale. In particolare la Spagna per diverso tempo ha rappresentato una via considerata più facile, dal momento che per esercitare la professione di “abogado” era sufficiente essere in possesso della laurea in giurisprudenza. Successivamente la normativa è stata modificata, prevedendo anche un master, il praticantato e l’esame finale (dando quindi fine al cosiddetto “turismo forense” verso la Spagna).

In ogni caso l’avvocato stabilito che vuole essere iscritto all’Albo degli Avvocati in qualità di Avvocato, può seguire un particolare iter. Dopo tre anni di effettivo e regolare esercizio della professione in Italia, l’avvocato stabilito può chiedere al proprio Consiglio dell’Ordine la dispensa della prova attitudinale. Se dispensato, può quindi iscriversi nell’albo degli avvocati e esercitare la professione con il titolo di avvocato previa domanda di iscrizione.